Rimborso delle spese straordinarie solo alla fine dell’usufrutto
L'usufruttuario è tenuto alla manutenzione ordinaria, fermo restando che restano a carico di quest'ultimo anche le riparazioni straordinarie in caso di inadempimento degli obblighi di normale manutenzione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 22703, depositata ieri, specificando che pur dovendosi rilevare che il concetto di “manutenzione” (che previene un’alterazione) non coincide con quello di “riparazione” (che rimedia a un’alterazione già avvenuta), il legislatore ha operato «una commistione di tali termini», consentendo una piena «sovrapponibilità». I definitiva, dice la Corte, ciò che rileva è l’essenza e la natura dell’opera, cioè la sua «ordiarietà» o «straordinarietà».
Ioltre, l’usufruttuario ha diritto di chiedere il rimborso delle spese straordinarie al nudo proprietario solo alla fine dell’usufurutto.
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