Condominio

Gli oneri di sicurezza per i lavoratori interni ed esterni al condominio

di Edoardo Valentino

Il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) è un insieme di norme emanate con il Decreto Legislativo 81 del 2008 al fine di gestire la sicurezza e la salute nell'ambito lavorativo.
Tale fonte ha comportato una serie di importanti modifiche della disciplina relativa alla sicurezza relativa ai committenti, con la creazione di svariati obblighi a carico dei condomìni e dei loro amministratori.
In particolare il condominio viene considerato alla stregua di una società, con la necessità di procedere agli adempimenti imposti dal TUSL.
Detti oneri possono essere di due differenti tipologie in quanto il condominio può sia impiegare lavoratori esterni che propri dipendenti come gli addetti alla portineria, alla manutenzione e alla gestione delle aree verdi.
Rispetto a questi ultimi soggetti l'amministratore di condominio assume la veste di datore di lavoro e deve fare rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dal citato decreto.
Tale assunzione di responsabilità è stata affermata dalla circolare numero 28 del 5 marzo 1997 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva specificato che “ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore”.
Nel caso dei lavoratori sopra menzionati, quindi, l'amministratore avrà gli obblighi di formazione, informazione e addestramento di cui alla Sezione IV del TUSL.
Inoltre, come sottolineato in precedenza, la responsabilità dell'amministratore non è limitata alle categorie di lavoratori subordinati che svolgono il loro impiego all'interno dello stabile, dato che sono previsti adempimento di sicurezza anche in caso di lavori appaltati ad imprese esterne.
L'articolo 26 del TUSL prevede infatti gli obblighi di sicurezza in capo all'amministratore di condominio in caso di lavori di appalto, d'opera o di somministrazione all'interno del palazzo.
Tra i suddetti obblighi si cita ad esempio la necessità di redigere il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) al fine di indicare e valutare i rischi conseguenti al lavoro da realizzare per il condominio, con esplicita esclusione dei “rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Risultano inoltre esclusi dall'ambito del DUVRI quelle prestazioni lavorative esterne che consistano unicamente nella prestazione d'opera intellettuale (come l'incarico dato all'avvocato condominiale) o le attività di consegna di beni all'interno del condominio.
Al fine della compilazione del citato documento, quindi, l'amministratore dovrà esprimere una valutazione dei rischi presenti sul luogo ove il lavoro dovrà essere realizzato e indicare misure adatte per minimizzarli, indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili, accertare se le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni INAIL ed infine Individuare i costi necessari per la sicurezza.
In seguito alla redazione il committente dovrà inviare il documento all'impresa fornitrice del servizio che provvederà a firmarlo per l'accettazione dei rischi e dovrà in seguito allegarlo al contratto sottoscritto con l'amministratore.
L'esistenza di detti oneri sottolinea ancora una volta come il condominio sia in grado di assumere oneri e obblighi di fronte alla legge e che quindi sia sempre più necessario il riconoscimento di una sua piena personalità giuridica.

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