Condominio

Il quesito: le spese dell’ascensore gravano anche sul condòmino che non ne fa uso

di Raffaele Cusmai

In un condominio, al piano terra, c’é un appartamento che non usa l'impianto di ascensore. Nel regolamento condominiale assembleare, l'ascensore è indicato tra le parti comuni del condominio e non è prevista alcuna norma che esoneri il proprietario dell’appartamento al piano terra, dal sostenere le spese relative alla manutenzione dell’impianto. Nonostante questo, il proprietario dell’appartamento al piano terra, ai sensi della legge n.220/2012, pretende di non pagare più le spese ascensore. E' legittima la sua pretesa?

Risposta
L'ascensore, salvo diversamente risulti dal titolo, deve essere considerato un bene comune ex art. 1117 c.c. e, in quanto tale, tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle relative spese di manutenzione, a prescindere dalla sua concreta utilizzazione. Come anche affermato dalla giurisprudenza di merito, “l'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti” (cfr. Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16 marzo 1989).
La disciplina legale in merito alla ripartizione delle spese delle scale e degli ascensori è contenuta nell'art. 1124 c.c., secondo cui le stesse debbono essere sopportate per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Solo ad opera di una espressa convenzione fra i condomini risulta possibile disporre una diversa ripartizione delle spese e/o un'esenzione totale per alcuni rispetto alle spese in questione (cfr., anche, Cass. civ. Sez. II, 25/03/2004, n. 5975). In conclusione, laddove il regolamento condominiale e/o un'apposita convenzione non esoneri espressamente uno o più condomini dalla partecipazione delle spese di manutenzione dell'ascensore, tutti i condomini sono tenuti a concorrere, in proporzione a quanto previsto per legge o dal regolamento di condominio, alle relative spese.

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