Condominio

Passi carrai: sono da regolarizzare anche i più antichi se affacciati su strade statali extraurbane

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

Il Tar Piemonte, in una serie di recenti sentenze, dà ragione all'Anas che aveva ingiunto ad alcuni proprietari di ville sul lago Maggiore non solo la chiusura definitiva del loro accesso carraio situato lungo strada statale, ma anche il ripristino dei luoghi (sentenze dalla 1336 alla 1340/2015 depositate il 15 settembre).
Infatti, da quando vige il nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (Dpr 495/1992), i passi carrai che si affacciano su strade statali extraurbane devono essere rimossi, se situati a meno di 100 metri da un altro accesso carraio già autorizzato (art.45). Ciò non vale invece per le strade statali che passano nei centri urbani (per cui vale l'art 46, che non prescrive distanze minime).
Per il citato regolamento è peraltro consentito alle proprietà confinanti di mettersi d'accordo, quando un lotto rischi di rimanere isolato, “realizzando particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse”.
Non rileva che i passi carrai siano magari in esercizio da oltre 100 anni: secondo il “nuovo” codice della strada (D.lgs 285/1992), da un lato l'istituzione di nuovi accessi o diramazioni nelle strade va sempre autorizzata dall'ente proprietario delle strade (art 22), dall'altro tutti gli accessi o diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati.
Una norma poco nota, destinata ad incidere anche su antiche situazioni di fatto, già esistenti all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992), magari prive da sempre di qualsivoglia permesso. Addirittura eventuali precedenti titoli autorizzativi, sebbene rilasciati nel vigore della previgente disciplina, ovvero del codice della strada varato con Dpr n. 393 del 1959, per espressa disposizione di legge devono essere sottoposti a un nuovo controllo amministrativo che acclari la loro conformità alle nuove regole, al fine di ottenere l'apposita “regolarizzazione”.
Non solo: per chi mantiene in esercizio antichi accessi, privi della nuova autorizzazione, è prevista una sanzione pecuniaria, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi (art. 22, comma 11, del D.Lgs 285/92).
Negli ultimi casi al Tar piemontese, in 4 dei 5 ricorsi i privati hanno perso la causa che li vedeva contrapposti ad Anas. In tutti i tali casi si trattava di immobili affacciati sulla sponda piemontese del lago Maggiore, fra Belgirate (Verbania), Arona e Lesa (Novara), dotati di un varco carrabile che immette sulla statale 33 del Sempione.
I vari proprietari, vistisi recapitare dall'Anas un diniego alla richiesta di autorizzazione all'accesso carraio, avevano provato a resistere. Senza successo: per le “strade extraurbane secondarie”, infatti, la distanza minima fra due passi, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia, è di 300 metri, comprimibile fino a 100 metri con deroga dell'ente proprietario, mai però in misura inferiore.
A nulla è servito chiedere ai Comuni la riclassificazione delle strade - peraltro non di loro competenza – posto che gli accessi carrai dei ricorrenti erano perlopiù situati fuori dal centro abitato, e quindi su una strada con i connotati di “extraurbana secondaria”, cui è applicabile la più stringente disciplina sulle distanze fra passi carrai.
Nell'unico caso in cui è risultato vittorioso, il privato proprietario ha invece dimostrato che il Comune di Belgirate aveva da poco inserito il suo tratto di statale nella rete urbana, con delibera del Consiglio comunale.

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