Il quesito: il «fondo» si costituisce prima dell'avvio dei lavori
Riposta
A norma dell’articolo 1135, numero 4, del Codice civile, il fondo speciale per le opere straordinarie dev'essere costituito prima e non dopo l’avvio dei lavori, pena la invalidità della delibera sui lavori. Laddove questi ultimi vengano avviati confidando nei futuri incassi delle rate condominiali – a parte la questione della legittimità di una siffatta delibera – l’amministratore è tenuto da subito ad avvalersi della disposizione relativa all’articolo 1129, nono comma, del Codice civile (ricorso ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute dai condòmini), senza aspettare il decorso dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
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