Condominio

Il quesito: i pagamenti delle quote vanno fatti direttamente al supercondominio

di Alessandro Gallucci


Da Condominio24

Le assemblee dei condòmini che fanno parte di un più ampio supercondominio possono deliberare che il pagamento delle quote riferite a quest'ultimo debbano essere versate all'amministratore del condominio e che sia, poi, suo compito regolare i rapporti con il suo collega che gestisce il supercondominio?

Risposta
La risposta al quesito è negativa, nella misura in cui quella deliberazione venga assunta senza il consenso di tutti i partecipanti al condominio che l'ha messa ai voti. Lo stesso dovrebbe dirsi se tale decisione fosse assunta dall'assemblea del supercondominio. Il perché di questa presa di posizione risiede nella natura dei rapporti tra condòmini e supercondominio e di conseguenza nei pagamenti che i primi devono effettuare per la manutenzione ordinaria e straordinaria di questa entità.
Il supercondominio è una figura di creazione giurisprudenziale che ha trovato riconoscimento legislativo nel codice civile solamente grazie alla riforma del condominio. Le norme non parlano specificamente di supercondominio, quanto piuttosto di «più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117». L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, poi, regolamenta composizione e modalità di partecipazione all'assemblea del supercondominio prevedendo la figura del rappresentante dei condominii nelle ipotesi in cui il numero complessivo dei partecipanti sia superiore a sessanta. Sebbene questa norma possa lasciare intravedere una sorta di ripartizione delle competenze in materia di gestione del supercondominio tra i singoli condòmini e le assemblee delle compagini cui queste partecipano (attribuzioni che potrebbero spiegare i propri effetti anche sulla legittimazione ad impugnare le delibere del supercondominio), non può dubitarsi del fatto che la titolarità del diritto reale sia attribuibile ai singoli e non ai condominii. Di conseguenza, ogni condomino è titolare del correlato obbligo di pagare le spese condominiali. L'assemblea del supercondominio ha la competenza, al pari di una qualsiasi assemblea condominiale, di approvare preventivo e consuntivo di gestione ed le relative ripartizioni ed i termini di pagamento, ma le modalità di pagamento delle quote non rientrano tra le competenze dell'assemblea del supercondominio, né tra quelle delle assisi dei singoli condominii. Una volta sorto l'obbligo di corrispondere le quote nei tempi indicati dal creditore, il debitore può, di propria iniziativa, delegare un terzo, ad esempio l'amministratore del proprio condominio, ma non può vedersi imposto né dal proprio creditore – il supercondominio – né da un soggetto in parte estraneo a quel rapporto – il proprio condominio – la delegazione del pagamento del proprio debito. Ogni contraria decisione di qualunque assise, se non assunta con il consenso di tutti i condòmini, dovrebbe essere considerata nulla in quanto incidente sui diritti individuali di ciascuno dei condòmini.

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