Condominio

Il quesito: con valori alterati oltre 1/5 non serve l'unanimità per cambiare le tabelle

Cesarina Vittoria Vegni

Risposta
L’articolo 69 delle disposizione di attuazione del Codice civile è stato in parte modificato dalla legge di riforma del condominio, che ha recepito la giurisprudenza della Suprema corte a Sezioni unite.La norma consente la modifica delle tabelle millesimali che esprimono i valori proporzionali delle singole unità immobiliari attraverso un accordo fra tutti i condomini (all’unanimità). Nel caso, però, in cui i valori siano conseguenza di un errore, oppure il valore proporzionale dell’unità immobiliare è alterato per più di un quinto in conseguenza delle mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento o diminuzione di superficie) potranno essere modificate con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, Codice civile (maggioranza degli intervenuti in assemblea e metà del valore in edificio).Sarà, comunque, sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, chiamando in giudizio il condominio in persona dell’amministratore. In ogni caso, il costo per la formazione delle nuove tabelle è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.Nel caso di specie, si porrà il problema di accertare che l’alterazione del rapporto di valore sia superiore ad un quinto al fine di poter far deliberare l’assemblea con la maggioranza semplice. Diversamente, nel caso in cui sia impossibile addivenire all’unanimità dei consensi, bisognerà procedere in via giudiziaria.

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