Condominio

Il quesito: il condòmino che abbandona l’assemblea è “assente”

di Raffaele Cusmai

Da Condominio 24

Un condomino ha presenziato l'inizio dell'assemblea condominiale unicamente per far verbalizzare che, a causa del diniego frapposto dall'amministratore alla visione della documentazione condominiale - richiesta fatta pervenire con raccomandata 30 giorni prima dell'assemblea - non è stato posto nella condizioni di poter partecipare consapevolmente alle decisioni che l'assemblea sarebbe stata chiamata a deliberare. Dopo aver fatto verbalizzare la sua dichiarazione, prima che venissero esaminati i punti posti all'o.d.g., il condomino ha abbandonato l'assemblea. Può il suddetto condomino impugnare la delibera assembleare? Quali sono i termini di impugnazione e da quando decorrono?

Risposta
In base all'art. 1130 bis c.c., i condomini possono “in ogni tempo” prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese.
Si evidenzia poi come secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione prima dell'introduzione dell'art. 1130 bis c.c., “La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari” (cfr. n. 13350/2003).
Inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato come “In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà” (cfr. Cass. n. 1544/2004 e, da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. II, 19-05-2008, n. 12650).
Deve poi evidenziarsi come il condomino che lasci l'assemblea prima che siano stati discussi tutti i punti all'ordine del giorno va considerato assente rispetto alle delibere adottate dopo il suo allontanamento, salvo il caso che abbia conferito la delega ad altri.
In conclusione, si ritiene che la prova dell'impossibilità del condomino di aver preso visione dei documenti contabili a seguito di apposita richiesta potrebbe comportare l'annullabilità della delibera.
In secondo luogo, il condomino che lascia l'assemblea prima della discussione dei punti all'ordine del giorno va considerato assente e, pertanto, il termine per l'eventuale impugnazione della delibera decorre dal momento in cui questo ha effettiva conoscenza del suo contenuto ovvero, nel caso di specie, dal ricevimento del verbale.

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