Condominio

Il quesito: c’è un limite alle spese per visionare i documenti

Silvio Rezzonico

Da Condominio 24

In base alla riforma del condominio, il proprietario può consultare la documentazione condominiale ed estrarre una copia a sue spese. A un condomino è stato detto che, in caso di visione della documentazione, gli sarà addebitato addebiterà non solo il costo delle fotocopie, ma anche il tempo che l'amministratore dovrà trascorrere con il condomino stesso. Si chiede se è possibile che un condomino visioni, nello studio dell'amministratore, la documentazione condominiale, rimanendo magari da solo e senza disturbare l'amministratore, onde evitare di pagare il suo tempo. In caso di risposta negativa, quale può essere, in un anno, il tempo che l'amministratore può dedicare a un condomino senza addebitargli spese?

Risposta
Alla stregua di una costante giurisprudenza e a norma dell’articolo 1129, secondo comma, del Codice civile, l’amministratore è tenuto alla esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo – e non soltanto al momento dell’incontro annuale per l'approvazione del bilancio dall’assemblea – al fine di consentire la loro visione ai condòmini, con diritto per questi ultimi di estrarne copia. In questo senso, la Cassazione, con la sentenza 11 settembre 2003, n. 13350, ha precisato che «la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari, l’annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi». D’altra parte, per l’articolo 1130-bis, primo comma, penultimo periodo, del Codice civile, i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese.Si ritiene che l’addebito di ulteriori costi in conseguenza del tempo riservato dall’amministratore alla consultazione dei documenti potrebbe essere legittimo solo ove fosse disposto dall’assemblea in sede di riconoscimento dell’onorario all’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo (articolo 1129, 12° comma, del Codice civile).

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