L'esperto rispondeCondominio

Risultanze diverse tra estratto conto e spese

di Paola Pontanari

La domanda

In base a quale articolo di legge posso fare valere la revoca dell'amministratore se controllando estratti conto trovo un suo prelevamento riferito ad una fattura che però non compare nel rendiconto anno precedente /anno in corso e tanto meno in bilancio? Ho richiesto copie di tutti i documenti e il dubbio è quello che abbia al momento emesso fattura che però era inesistente. Tale amministratore ha realizzato inoltre, lavori di muratura dopo il sisma 2012, a suo parere urgenti, nell'abitazione di mia madre, senza alcun preventivo e chiamando un muratore di sua conoscenza. Devo esigere il certificato da parte di chi ha ordinato i lavori? Protezione civile e o Vigili del fuoco?

Da L'Esperto Risponde

L'articolo 1129, comma 12° n. 7), prevede che “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, nn. 6), 7) e 9)”. L'articolo 1130, comma 1° n. 7, stabilisce che “l'amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita”. Il successivo n. 9) prevede che “l'amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme appena richiamate, se si hanno dubbi sulla regolarità del rendiconto di gestione condominiale, si può anche agire giudizialmente per chiedere la revoca dell'amministratore.
Per quel che riguarda, invece, i “lavori di muratura dopo il sisma del 2012” nell'appartamento di sua madre, è bene precisare che l'amministratore di condominio, qualora vi fosse stato il presupposto dell'”urgenza” – in quanto vi era serio pericolo per l'incolumità dei condomini e di terzi - aveva l'obbligo di intervenire, indipendentemente dal rilascio di un “certificato dalla protezione civile o dei vigili del fuoco”.
Tuttavia, è bene chiarire che l'amministratore poteva eseguire i lavori urgenti solo ed esclusivamente nelle parti comuni relative all'appartamento di sua madre, senza poter intervenire nelle parti di proprietà esclusiva.
Pertanto, al riguardo, se le parti lesionate dal sisma erano condominiali e l'amministratore riteneva che vi fosse il requisito dell'urgenza, aveva l'obbligo di intervenire per rimuovere lo stato di pericolo. Tuttavia, si ribadisce, l'amministratore non aveva alcun titolo per intervenire su parti esclusive dell'unità immobiliare di proprietà di sua madre.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©