L'esperto rispondeCondominio

Lavanderia privata in cantina

di Paola Pontanari

La domanda

Il nostro condominio è composto di sette unità abitative con relative cantine nel seminterrato. Un condomino usa la cantina come lavanderia. Possiede una presa d'acqua e un lavandino con relativo scarico. Quando però la lavatrice perde acqua, questa viene scaricata/scopata nel corridoio della cantina.
Si può intervenire per far cessare questa attività?

Da L'Esperto Risponde

A meno che il regolamento di condominio di natura contrattuale non vieti l'utilizzo della cantina anche come locale lavanderia, il condominio – qualora sussistano i presupposti urbanistico/edilizi del caso - può chiedere ed ottenere la modifica di destinazione d'uso del locale cantina – solitamente adibito a magazzino, deposito - in lavanderia, ovviamente dotando la stessa di un contatore separato per quanto riguarda il consumo dell'acqua.
Resta inteso che, qualora dall'utilizzo di un bene di proprietà esclusiva si vadano a ledere altri beni di proprietà privata o comune/condominiale, il soggetto danneggiante dovrà porvi rimedio evitando che la situazione di danno possa persistere e/o perdurare.
Al riguardo, il novellato art. 70 delle disp. att. cod. civ. prevede che “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Ebbene, nel caso di specie, anche limitare l'utilizzo del corridoio della cantina – a seguito del reflusso dell'acqua della lavatrice che viene dal “condomino” deviata sul pavimento comune – può comportare una infrazione a quelle che sono le regole dei “rapporti di buon vicinato” inserite, in genere, nei regolamenti condominiali.
Sicché, l'amministratore di condominio potrà comminare una sanzione di euro 200,00 al condominio che dovesse infrangere le relative regole contenute nel regolamento condominiale e, qualora, il comportamento negligente del “condomino” dovesse persistere – senza, quindi, eliminare la situazione che crea disagio e fastidio - la sanzione potrà essere aumentata fino ad Euro 800,00.

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