I consiglieri non possono sostituire l'amministratore
Da L'Esperto Risponde
In caso di cessazione dalla carica – per scadenza del termine annuale o per dimissioni – l'amministratore conserva ad interim i suoi poteri e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito dal nuovo amministratore (tra le altre, Cassazione, 5 febbraio 1993, n. 1445). Il principio si fonda sulla presunzione di conformità della prorogatio all'interesse dei condomini.In tale contesto, alla specie riteniamo inapplicabile il disposto di cui all'aricolo 5, del regolamento – non si sa se assembleare o contrattuale – con la precisazione che solo il regolamento contrattuale può derogare al disposto di cui agli articoli 1129 e 1131 del Codice civile.
Nel caso del lettore, la norma regolamentare potrebbe essere applicata solo in caso di “assenza temporanea dell'amministratore”. In ogni caso - a seguito della cessazione dell'amministratore dalla carica e sino alla nomina del nuovo amministratore - non è necessario fare alcuna comunicazione, all'anagrafe tributaria, dei nominativi dei consiglieri. Questi ultimi – in quanto componenti di un organo meramente consultivo – non possono di regola andare incontro a responsabilità civili e/o fiscali, a causa della gestione.
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