Condutture condominiali sotto il marciapiede privato
Da L'Esperto Risponde
L'articolo 1123, 1° comma, del Codice civile prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Inoltre, la perdita di pendenza delle tubature del gas e della fognatura è stata causata dal naturale “assestamento del terreno”.
Ciò comporta che, per la conservazione delle relative tubature comuni tutti i condomini dovranno partecipare, in base ai millesimi di proprietà anche alla rimozione (che costituisce condizione necessaria per poter raggiungere le tubature di cui sopra ed eseguire i relativi lavori) e successiva posa del marciapiede di sua proprietà.