Amministratore del supercondominio ma anche dei singoli condomìni
Da L'Esperto Risponde
Il regolamento assembleare, di cui parla il lettore, non può derogare alla disposizione di cui agli articoli 1129 e 1136 del Codice civile, dettati in tema di nomina dell'amministratore e di quorum assembleari (articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile). In quest'ottica non si vede perché – nel regime vigente – l'amministratore di ciascun condominio non possa essere nominato amministratore anche del supercondominio, laddove incaricato da una regolare assemblea supercondominiale. In assenza di contrarie disposizioni del regolamento contrattuale, l'assemblea di ciascun condominio può peraltro procedere autonomamente alla nomina dell'amministratore del supercondominio, che dovrà essere votato da tutti i condomìni. Nel regime della riforma, in materia dispone l'articolo 67, terzo comma, disp. att. c.c., modificato dalla Legge 220/2012, per il quale “l'amministratore del supercondominio è nominato nell'assemblea supercondominiale, nei supercondomìni con più di 60 condomini, da parte dei rappresentanti di ciascun condominio partecipante a tale assemblea”. I rappresentanti di ciascun condominio in seno all'assemblea condominiale, a norma del novellato articolo 67, possono anche essere i consiglieri di ciascun condominio, purché eletti dalle relative assemblee con la maggioranza dei condomini e i 2/3 delle quote millesimali. E' vero infatti che i consiglieri svolgono di regola funzioni consultive e di controllo, ma è anche vero che essi possono svolgere altre funzioni a loro delegate dall'assemblea quali, ad esempio, la rappresentanza del proprio condominio all'interno dell'assemblea supercondominiale.
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