Condominio

Il quesito: sostituzione dell’ascensore, paga anche il piano rialzato

di Pierantonio Lisi

In un condominio si sostituisce l'ascensore con altro a norma di legge per abbattimento delle barriere architettoniche. La partenza dell'ascensore è dal piano rialzato. Un condomino del piano rialzato che utilizza detto ascensore solo per accedere sporadicamente al sottotetto. La ripartizione delle spese è in base ai millesimi di proprietà, oppure in base al piano di ciascun appartamento?


Risposta
In giurisprudenza si ritiene che la ripartizione delle spese per la manutenzione, la riparazione, la messa a norma e ogni altro intervento diretto a migliorare la fruibilità dell'impianto di ascensore - anche mediante l'integrale sostituzione di quello esistente - debba eseguirsi secondo il criterio stabilito dalla legge per le scale, salvo che il regolamento contrattuale non preveda un criterio diverso (Cassazione, sentenza 3264/2005). Metà della spesa, quindi, si ripartisce in base al valore (millesimi di proprietà) e l'altra metà in relazione all'altezza, indipendentemente dal concreto uso che ciascun condomino possa fare dell'ascensore (si applicherebbe, invece, il criterio del valore proporzionale per l'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia privo: in tal senso si è espressa Cass. 5975/2004). La riforma del 2012 ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale sopra riferito e ha espressamente menzionato anche gli ascensori nell'articolo del Codice civile dedicato alla ripartizione delle spese per le scale (articolo 1124).

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