Condominio

Il quesito: due vie per la pensione della portiera con pochi contributi

di Vincenzo Di Domenico

In un Condominio che amministro la portiera nel 2016 compirà 65 anni e, secondo la attuale normativa Inps, potrà andare in pensione per vecchiaia 7 mesi dopo che abbia compiuto i 65 anni. Poichè questa dipendente non ha contributi versati a sufficienza per ottenere la pensione (ha soltanto n. 7-8 anni di contributi versati), se andrà in pensione nel suddetto anno, avrà comunque una piccola pensione Inps? E inoltre, l'assemblea di Condominio con quale maggioranza potrà collocarla in pensione, visto che alcuni Condòmini desiderano che rimanga, mentre altri vogliono mandarla via per assumere un altro dipendente senza cedere l'uso dell'appartamento condominiale per poter affittare?

Risposta
In base a quanto esposto dal lettore è da evidenziare che la vigenza dell'art. 4, comma 2, della L. 108/90 e dell'art.24, comma 4 ,del D.L.201/2011 convertito in L.214/2011 prevede la possibilità dei lavoratori di accedere al sistema pensionistico alla maturazione di determinati requisiti che vengono periodicamente aggiornati.
Attualmente il limite massimo per accedere alle prestazioni pensionistiche è stabilito al compimento del 70° anno di età o del 65° e 7 mesi (L. 214/2011). Al raggiungimento di tale limite il nostro ordinamento prevede la cessazione delle tutele generate disposta dalla L. 300/1970, ovvero il rapporto può essere interrotto senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo ma a semplice richiesta delle parti nel rispetto dei termini di preavviso.
Valutato che la dipendente, in questione, non percepirà una pensione abbastanza modesta ( in base alle indicazioni fornite) si tenga presente che non esiste una norma imperativa che impedisca al lavoratore di prestare la propria opera compiuto il 70° anno di età o del 65° e 7 mesi ed un obbligo da parte del lavoratore alla risoluzione contestuale del rapporto.
Le possibilità offerte potrebbero essere :
a) se si vuole mantenere in servizio fino ai limiti suddetti:
L'assemblea, investita dal problema dovrà decidere a maggioranza qualificata (500 millesimi).Inoltre è opportuno e consigliabile procedere ad una verifica, a mezzo visita collegiale presso la ASL territorialmente competente, attestante lo stato di salute del lavoratore per le mansioni alle quali la stessa è adibita anche con cadenza periodica nel caso la lavoratrice chieda al datore di lavoro la prosecuzione del rapporto al fine di maturare il requisito contributivo.
Nel caso che la portiera resti in servizio dopo il compimento del 70° anno di età , per i motivi che le parti avranno in qualche maniera valutato, questi deve richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche segnalando contestualmente all'Istituto Previdenziale la prosecuzione del rapporto di lavoro.
b) se si vuole rescindere il rapporto di lavoro:
L'amministratore può liberamente recedere dal rapporto di lavoro dando il preavviso contrattuale senza obbligo di interpellare l'assemblea in quanto rientra nell'ordinaria amministrazione.

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