L'esperto rispondeCondominio

Terrazza che copre solo in parte l'edificio

di Pierantonio Lisi

La domanda

In un edificio ci sono due scale f) e g) con una terrazza esclusiva al 7° piano della scala f) la cui superficie copre per 9/10 gli appartamenti sottostanti sul lato destro della predetta scala.
Sul terrazzo esclusivo vi scarica dell'acqua piovana proveniente dal tetto dell'edificio.
Si chiede se le spese per le riparazioni o ricostruzione della terrazza devono essere ripartite per un terzo a carico del proprietario della terrazza ed i rimanenti due terzi a carico esclusivamente dei condomini proprietari degli appartamenti sottostanti della scala f) lato destro, come previsto dall'articolo 1126 del Codice civile oppure da tutti i condomini dell'edificio residenti negli appartamenti della scala f) e g) in funzione dei 9/10 della superficie, mentre le spese per l'ulteriore 1/10 della superficie rimarrebbero comunque a carico del proprietario della terrazza.

Da L'Esperto Risponde

Se la terrazza, oltre che coprire le unità immobiliari sottostanti, raccoglie le acque meteoriche provenienti da altra copertura, essa deve essere considerata parte comune anche delle unità immobiliari sovrastate da detta altra copertura. Le spese per le riparazioni o la ricostruzione della terrazza, pertanto, devono essere ripartite tra i proprietari di tutte le unità immobiliari. Nella ripartizione, tuttavia, si deve tener conto della diversa e limitata utilità che la copertura esprime in favore dei proprietari delle unità immobiliari sovrastate dalla copertura più alta (in un caso analogo a quello esposto dal lettore, si è espressa in questi termini Cass. 3803/1999, cassando la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di annullamento della delibera con cui le spese erano state ripartite tra i soli proprietari delle unità immobiliari sottostanti la terrazza).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©