L'esperto rispondeCondominio

Morosità del venditore attribuita al nuovo proprietario

di Silvio Rezzonico

La domanda

Nell'ottobre 2008 furono realizzati i tubi del gas esterni al fabbricato per l'intero condominio (compresa l'unità di un moroso che era in vendita all'asta).La ditta ha fatturato la spesa a carico del moroso nel 2009 e ciò risulta nel rendiconto 2009/2010.
Nel giugno 2010 l'unità è venduta all'asta ed il decreto di aggiudicazione è del 31/08/2010.
L'Amministratore ha imputato al nuovo proprietario gli oneri del moroso per l'esercizio in corso (1/6/10-31/8/10) e per il precedente (1/6/09-31/5/10) ma non quelli dell'impianto gas (che sono esposti nello stesso rendiconto) perché i lavori sono eseguiti nell'ottobre2008, e li ripartisce a carico degli altri condomini.
Gli oneri a carico dell'acquirente all'asta sono quelli dell'anno in corso e del precedente o dell'esercizio in corso e del precedente?
Per la spesa dell'impianto gas vale la data di fatturazione o di realizzazione?
L'Amministatore presenta il rendiconto 2010/2011 il 16/7/2013, è regolare o incorre in prescrizioni?

Da L'Esperto Risponde

Secondo la più attenta dottrina, l'anno di cui parla l'articolo 63, secondo comma, disp. att. c.c., deve essere inteso come anno di gestione condominiale e non come anno solare.
Quanto alla prescrizione, occorre tener conto che il dies a quo per il computo del termine prescrizionale - quando la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con la approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1135, n. 3, del Codice civile - decorre soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito, nei confronti di ciascun condomino, inizia a decorrere soltanto a far tempo dalla approvazione della ripartizione delle spese e non del rendiconto (Cassazione 5 novembre 1992, n. 11981).

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