Condominio

Avere l’unico accesso al lastrico solare non vuol dire esserne proprietari

di Enrico Morello

La Cassazione (sentenza 16367/2015) interviene in materia di lastrico solare (conteso tra un condominio ed un privato non condòmino) stabilendo, nel dare ragione al condominio, che l'estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi possa essere giustificata solo dall'esistenza di un titolo idoneo.
Il caso
Un condominio agiva in giudizio avanti al Tribunale di Roma nei confronti di una condòmina di differente stabile, la quale a dire dell'attore aveva illecitamente annesso alla sua proprietà una contigua porzione di lastrico solare condominiale.
La causa veniva decisa in primo grado in favore della condòmina convenuta, con conseguente rigetto della citazione proposta dal condominio, ed in appello in favore dello stesso condominio, con contestuale condanna della condòmina alla restituzione della porzione di lastrico solare in oggetto.
La condòmina decideva pertanto per il ricorso in Cassazione, ove nuovamente le veniva dato torto, con contestuale conferma della sentenza della Corte d'appello, in applicazione del principio di diritto poc'anzi ricordato: la Corte suprema, in altri termini, una volta appurato (dato non in contestazione) che il lastrico solare per il quale è lite si trova ubicato in un blocco edilizio differente rispetto all'edificio in cui si trova l'appartamento della ricorrente, ricordava come la definizione normativa di Condominio è caratterizzata proprio dalla presenza nello stesso edificio di piani o porzioni di piani di proprietà individuale. Come logica conseguenza, secondo la Cassazione, tutti gli immobili che si trovino al di fuori del Condominio così definito non potranno farne parte, a meno che vi sia un titolo di proprietà che deponga in tal senso.
In altre parole, seguendo il ragionamento della Suprema corte, la definizione di condominio che si trae dall'articolo 1117 del Codice Civile relativo alle parti comuni, non permette di considerare come bene (immobile) condominiale null'altro (a meno appunto che si sia in presenza di un titolo quale un atto di proprietà) che ciò che essendovi ricompreso appartiene palesemente al Condominio stesso.
A parere della Suprema Corte, pertanto, non rileva nel modo più assoluto, per poter considerare il lastrico solare di proprietà della ricorrente (in Cassazione) e non del resistente Condominio, il fatto che la ricorrente fosse l'unica che avesse un accesso diretto al lastrico in questione attraverso la sua proprietà.

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