Condominio

Cani per strada, il buon esempio di Piacenza e le indicazioni della Cassazione

di Ivan Meo

I padroni obbligati a pulire le deiezioni prodotte dai loro cani se sporcano muri, facciate e spazi di accesso ai condomini. Verrà tutelato l' igiene ed il decoro di strade, piazze ed edifici. Questo è quanto prevede la recente ordinanza emessa dal Sindaco di Piacenza.
Il contenuto dell'ordinanza
Stanco delle reiterate rimostranze dei cittadini, il Sindaco di Piacenza, ha deliberato una Ordinanza, la n. 418 del 13/07/2015, che potrebbe fare sicuramente molti proseliti. Partendo dalla primaria necessità di tutelare il decoro e dell'igiene degli spazi condivisi i padroni di cani, d'ora in poi, dovranno non solo raccogliere le feci dei propri amici a quattro zampe, ma anche lavare la pipì (con acqua, salvo nei periodi a rischio gelate) “da aree pubbliche o di utilizzo comune (strade, piazze, marciapiedi), nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta al margine della via”. I cittadini devono inoltre “assicurarsi che le deiezioni canine non lordino la soglia di immobili e su bocche di lupo delle cantine”.
Precisamente si legge nel testo dell'ordinanza dice:
1) ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso;
2) lavare immediatamente (tranne che nei periodi gelivi) le eventuali deiezioni liquide prodotti dagli animali, su area pubblica o di uso pubblico (quali marciapiedi, strade, piazze) e muri di affaccio degli stabili anche privati o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro della città, dotandosi di adeguati contenitori d'acqua;
3) di assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili e bocche di lupo di cantine;
I trasgressori verranno puniti, in caso di inadempienza, con una sanzione pecuniaria che va un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. Saranno però esentati da questo provvedimento i non vedenti conduttori di cani da guida e persone con problemi di disabilità fisica o mentale, nonché i cani in dotazione alle Forze di Polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni. Il Sindaco, inoltre, in una nota precisa: “nel pieno rispetto del benessere degli animali, si chiede, a maggior ragione nel periodo estivo, un comportamento che osservi le regole basilari della civile convivenza”.
Le reazioni
La decisione, presa dal primo cittadino piacentino, ha trovato pieno appoggio ed un positivo riscontro da parte di Confedilizia, che ha apprezzato la finalità dell'ordinanza in materia di decoro urbano precisando:“la proprietà immobiliare non può che accogliere con soddisfazione la decisione di prevedere strumenti concreti per imporre ai cittadini, quando siano proprietari di animali, di rispettare sia le aree pubbliche sia gli edifici privati. Si che questo atto possa stimolare molte altre Amministrazioni ad intraprendere la medesima strada”.
Il vademecum della Corte di Cassazione
L'ordinanza non ha fatto altro che recepire un recente pronunciamento della Corte Cassazione -sentenza n. 7082/2015- che analizza il comportamento che i proprietari di cani devono tenere quando portano a spasso i propri animali. Prima di tutto, essi devono fare in modo che i cani non sporchino i beni altrui, quali muri di affaccio degli stabili o veicoli. La questione affrontata dalla Cassazione non è circoscritta al solo caso specifico ma “coinvolge interessi diffusi nella vita quotidiana nella quale si contrappongono i diritti e gli interessi di milioni di persone divisi tra la legittima tutela dei beni di proprietà e la posizione di chi accompagna animali da compagnia sulla pubblica via. Si tratta di rapporti, interessi ed esigenze talvolta contrapposti che si inseriscono in un più ampio quadro di convivenza, di rispetto civile, di tolleranza ma anche di malcostume di fronte ad un fenomeno che non può essere sottaciuto in quanto parte della realtà quotidiana soprattutto nei grandi agglomerati urbani.
Per tali motivi la Corte, in corso di motivazione della sentenza, redige un dettagliato elenco di regola a cui il proprietario del cane si dovrà attenere:
a. vigilare attentamente i comportamenti del cane;
b. limitare anche la libertà di movimento con l'aiuto di un guinzaglio;
b. tentare di farlo desistere, quantomeno nell'immediato, dall'azione di espletare i propri bisogni, se quest'atto comporta l'imbrattamento di beni altrui;
c. deve intervenire coscienziosamente per rimediare all'imbrattamento, rimuovendo le feci del proprio cane o ripulendone l'urina con dell'acqua.

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