Condominio

Il quesito: mediazione sui lavori extra del giardiniere per ordine dell’amministratore

di Paola Pontanari

Da L’Esperto Risponde

Volevo sapere se è obbligatoria la “mediazione” in ambito condominiale, relativamente ad un lavoro, extra contratto di manutenzione annuale del giardino del condominio, effettuato dal giardiniere del condominio su incarico urgente dell'amministratore. La ditta di giardinaggio ha rimesso una fattura al condominio che risulta essere, dopo perizia tecnica, superiore al triplo dell'effettivo lavoro da svolgere. Quindi il condominio, per non andare subito il tribunale, sarebbe propenso per una mediazione, per cui si voleva sapere se è obbligatorio procedere, obbligatoriamente, alla mediazione.
Risposta
Il Dl n. 69/2013 (Decreto del Fare), convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all'art. 5 del Dlgs n. 28/2010, e cioè: (i)condominio; (ii) diritti reali; (iii) divisione; (iv)successioni ereditarie; (v) patti di famiglia; (vi)locazione; (vii)comodato; (viii)affitto di aziende; (ix)risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; (x) contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Con il Decreto del Fare inoltre viene data attuazione anche al nuovo articolo 71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile per le controversie in materia di condominio, introdotto dalla legge n. 220/2012 (la Riforma del Condominio). Infatti, questa norma prevede che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”. La norma appena richiamata esplicita cosa si intende per “condominio”, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 5 del Dlgs n. 28/2010 nei casi di mediazione “obbligatoria”. Al riguardo, l'articolo 71-quater disp. att. cod. civ. nel termine “condominio” inserisce oltre a tutto il capo II del Titolo VII del Libro secondo – ossia dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile - anche gli articoli 61-72 delle disposizione attuative del Codice civile.
Inoltre, è bene precisare che, oltre che per questioni strettamente riguardanti il condominio, inteso come vicende relative alle parti comuni, il procedimento di mediazione si applica anche per questioni relative alla responsabilità dell'amministratore (articoli 1130-1133 del Codice civile), l'impugnazione delle delibere assembleari, la riscossione dei contributi condominiali (articolo 63 disp. att. cod. civ.), la modifica delle tabelle condominiali (articolo 69 disp. att. cod. civ.), l'infrazione dei regolamenti condominiali (articolo 70 disp. att. cod. civ.).
Pertanto, visto che la materia della mediazione si applica a tutta la tematica condominiale – dagli articoli da 1117 a 1139 e dagli articoli da 61 a 72 disp. att. cod. civ. – nel caso da Lei prospettato dovrà essere azionato il relativo procedimento di mediazione.

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