Condominio

Chi impugna il rendiconto deve proporre un diverso criterio di imputazione delle spese

di Donato Palombella

Non basta impugnare il rendiconto approvato dall'assemblea adducendo che le modalità di imputazione delle spese sono errate, ma occorre proporre un diverso criterio di ripartizione degli oneri condominiali. Il ricorso è manifestamente infondato quando il condòmino che impugna il rendiconto non adduce elementi atti a dimostrare il suo interesse all'applicazione di un diverso criterio di imputazione delle spese. In questo caso, chi vuole ricorrere alla giustizia (magari per speculare sui tempi o, più semplicemente, per antipatia verso i vicini) rischia grosso, il giudice potrebbe applicare una sanzione pecuniaria. La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30 giugno 2015 n. 13428, ritenendo assolutamente infondato il ricorso, non si è limitata a respingerlo, ma è andata anche oltre “bacchettando” il condomino recalcitrante.
Nel caso in esame il condòmino ha impugnato la delibera assembleare di approvazione del rendiconto apparentemente senza un valido motivo. Lamenta che l'amministratore non avrebbe messo a disposizione le pezze d'appoggio ma.... viene sconfessato dai testi. Si lagna per la ripartizione delle spese legali che, però, non si riferivano al rendiconto impugnato bensì ad una diversa gestione. Contesta alcune fatture ma senza spiegare per quale motivo e senza fornire alcuna prova. Contesta al Tribunale di non aver esaminato alcuni documenti (Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in altro giudizio) ma, anche in questo caso, sbaglia: i giudici hanno esaminato il documento ritenendolo irrilevante. In Cassazione l'atteggiamento non cambia e il condòmino continua a sollevare contestazioni generiche ed infondate.
La Cassazione, per evidenziare l'inconferenza delle motivazioni del ricorrente, sottolinea una circostanza: il condòmino, pur contestando le modalità di ripartizione delle spese, non propone alcuna alternativa né chiarisce quale sia il suo interesse ad applicare un criterio alternativo alla ripartizione delle spese proposte dall'assemblea.
Stando così le cose, la Cassazione non si è limita a ritenere il ricorso manifestamente infondato ma è andata ben oltre condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese di giustizia (1.700 euro) ma anche al versamento di una penale pari al costo del contributo unificato (in soldoni, circa altri 1.000 euro).

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