Condominio

Ascensore da ristrutturare, decide anche chi abita al piano terra

di Giampaolo Piagnerelli

Sulla ristrutturazione dell'ascensore decide anche chi abita all'ammezzato
Si deve ritenere illegittima la delibera condominiale con la quale si approvi l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione dell'ascensore con la partecipazione dei soli condomini comproprietari degli appartamenti situati dal primo all'ultimo piano e con esclusione dei proprietari del piano ammezzato e dei negozi sottostanti. E' quanto chiarisce la Cassazione con sentenza n. 14697/2015, depositata oggi.
L'ascensore è un bene comune - La Corte in particolare ha precisato come l'ascensore debba essere considerato un bene di proprietà comune e la ripartizione delle spese deve seguire il dettato dell'articolo 1124 del codice civile. In questo modo la sentenza risponde ai due quesiti di diritto posti dal Condominio ricorrente. Quest'ultimo chiedeva se “qualora un impianto sito in un condominio (nel caso di specie un ascensore) fosse di proprietà solo di alcuni condomini, fossero solo questi ultimi abilitati a prendere decisioni in merito a tale impianto”, così come le relative spese, applicandosi in tal modo la normativa sulla comunione ex articoli 1104, 1105 e seguenti del codice civile. I condomini avevano anche chiesto “se i beni indicati nell'articolo 1117 del codice civile devono intendersi comuni a tutti i condomini solo in quanto e a condizione che fossero all'effettivo servizio di tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, con inversione dell'onere della prova sul punto rispetto a beni elencati ai nn. 1) e 2) della richiamata norma”.
La sentenza della Cassazione - La Corte ha rigettato entrambi i quesiti in quanto privi di fondamento giuridico. Se, infatti, il codice civile prevede che l'ascensore si considera a tutti gli effetti un bene di proprietà comune i lavori devono necessariamente interessare l'intera platea condominiale (incluso quindi chi abita al piano ammezzato). Certamente spiegano gli Ermellini - sulla base di quanto previsto dagli articoli 1123-1125 del codice civile in materia di riparto di spese condominiali – è necessario approvare un regolamento che abbia natura contrattuale e che preveda una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, e che stabilisca l'esenzione totale o parziale per alcuni condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime.
Conclusioni - Concludono i Supremi giudici nel ritenere che solo quando il regolamento stesso preveda un'esclusione dal versamento dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato. Ipotesi, tuttavia, che nel caso specifico non sussisteva e di qui il rigetto della richiesta del condominio di “estromettere” alcuni condomini dalle delibere di approvazione sui beni comuni.

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