Condominio

Per «salvare» la mediazione si trattano anche i danni non patrimoniali

di Luana Tagliolini

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali attinenti alla salute da determinarsi in corso di causa - che verte su questioni condominiali - di per se non soggetta a mediazione obbligatoria né a negoziazione assistita (articolo 3, comma 1 del Dl 132/2014 convertito dalla legge 162/2014), può, invece, essere rinviata alla mediazione se “opportuno”, ossia se ciò serva ad agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione di tutta la controversia.
In un recente caso, sottoposto all'esame del Tribunale di Verona (ordinanza del 25 giugno 2015), era sato citato citato in giudizio un condomino per sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi di una corte comune, originariamente destinata a giardino, ma che il condòmino aveva trasformato in parcheggio.
Ma i proprietari che avevano anche avanzato una domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito di tale condotta che avrebbe determinato loro un cambiamento delle loro abitudini di vita e il cui ammontare era da determinarsi in corso di causa.
Il Tribunale ha ritenuto che la prima delle domande (ripristino dello stato dei luoghi) introduceva una controversia in materia di diritti reali e come tale soggetta (articolo 5, comma 1 bis Dlgs 28/2010) alla mediazione obbligatoria.
Stesse considerazioni non erano applicabili all'altra domanda, in linea di principio, in quanto, a dire del giudice di merito «era attinente non già alla lesione della componente non patrimoniale del diritto reale di cui erano titolari gli attori ma bensì alla lesione del diritto alla salute»; essendo, inoltre, la domanda indeterminata nel quantum non era nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria.
La domanda di risarcimento doveva essere separata da quella riguardante il diritto di comunione, per consentire a quest'ultima lo svolgimento della mediazione.
Il giudice, tuttavia, ha ritento che tale separazione avrebbe compromesso la prospettiva conciliativa poiché le parti avrebbero dovuto trattare di una sola parte della complessiva controversia e, per ovviare a tale inconveniente, ha ritenuto opportuno demandare alla mediazione anche la controversia risarcitoria.
Si tratta di una pronuncia singolare, di prudenza, emessa con lo scopo di favorire la conciliazione e per non vanificare il tentativo di mediazione. Ma ovviamente in deroga a quanto disposto dall'art.71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale afferma che per controversie in materia di condomino che, in base all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio (libro II, titolo VII, capo II, del Codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle Disposizioni).
Un elenco, quindi, molto restrittivo, tanto che in teoria, il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino provenienti dalla terrazza a livello condominiale non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile... ovviamente salvo eccezioni !

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