Condominio

Il quesito: sì alla rampa per disabili se la sua installazione non lede i diritti di altri condomini

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

Da Condominio24

D. Un condomino chiede la realizzazione di una rampa per disabili per l’accesso al cortile condominiale. Il progetto prevede che la pedana de qua verrebbe costruita vicino alla finestra di un'abitazione (zona letto), creando quindi rumore e disagio per il proprietario dello stesso appartamento, specie in riferimento alla sua privacy. Si chiede se sussista un obbligo del condominio in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e quali diritti possano essere esercitati dagli altri condomini.

R. Secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 13/1989 le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche debbono essere prese con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1120 c.c., ovvero con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.
Il secondo comma dell'art. 2 citato dispone altresì che qualora il condominio si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al primo comma i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà “possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Si rileva però, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, come “Nell'ambito del costruito e fuori dall'ipotesi di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 esaurisce la tutela concessa ai disabili”.
Invero, nella medesima sentenza il giudice di merito ha espressamente affermato come l'ordinamento non autorizza sempre e comunque l'abolizione delle c.d. barriere architettoniche. Nei condomini, in particolare, “prevede maggioranze più basse rispetto a quelle previste per le innovazioni nelle opere comuni dall'art. 1120 c.c.; fa tuttavia salve le disposizioni in materia non solo di sicurezza, ma anche di decoro architettonico, che quindi - negli edifici antecedenti l'entrata in vigore della legge - prevale sul diritto alla mobilità dei disabili. Tantomeno la legge prevede che l'esigenza di un disabile all'interno di un condominio possa essere l'occasione per adattare definitivamente e compiutamente (ove possibile) l'edificio all'esigenza generale di abolizione delle barriere architettoniche. Nel caso in cui, infatti, non si raggiunga neppure la maggioranza agevolata predetta, alla persona disabile l'ordinamento riconosce il diritto di installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Si tratta di una norma che contempera la proprietà (che la Costituzione tutela direttamente) con il diritto alla mobilità del disabile (che la Costituzione tutela altrettanto), e disciplina i contrapposti interessi in modo da realizzare il secondo interesse incidendo al minimo sul primo”. (cfr. Trib. Bologna Sez. III, 16/02/2010).
Nel caso in esame si rileva come, in base a quanto esposto e così come astrattamente progettata, la pedana de qua verrebbe costruita vicino alla finestra di un'abitazione (zona letto), creando quindi rumore e disagio per il proprietario dello stesso appartamento, specie in riferimento alla sua privacy.
Così come prospettato quindi, si ritiene che il progetto di specie non possa trovare attuazione, seppur rimane ferma la possibilità di permettere una diversa installazione di “strutture mobili e facilmente rimovibili” e/o di effettuare opere volte “anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
In buona sostanza quindi, la non realizzazione del progetto così come attualmente descritto, non pregiudica la facoltà di operare altri “accorgimenti” tecnici al fine di permettere al disabile l'accesso al cortile senza al contempo violare la privacy degli altri condomini.

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