Condominio

Il quesito: ritenuta d’acconto del 4% sull’appalto di opere o servizi

di Michele Brusaterra

D. Un’ impresa edile ha emesso fattura a carico del condominio per lavori di ristrutturazione edilizia non ammessi alle agevolazioni fiscali. L’ impresa deve evidenziare in fattura la ritenuta del 4% ? Con quali modalità e termini?

R. L'articolo 25-ter del DPR 600 del 1973, rubricato “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore”, stabilisce che il condominio, quale sostituto di imposta, debba operare “all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito”, dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, su ogni corrispettivo dovuto per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi, che vengano poste in essere nell'esercizio d'impresa.
Si evidenzia fin da subito che tale ritenuta non deve essere operata, così come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, nel momento in cui trovi applicazione quella prevista dal D.L. n. 78 del 2010, da applicare da parte delle banche o dell'ente poste sui bonifici relativi a spese agevolate, ossia su spese che godono della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ovvero per la riqualificazione energetica degli edifici.
Tornando, però, alle spese “non agevolate”, il prestatore deve indicare nella propria fattura, oltre all'imponibile, all'eventuale Iva o al “motivo” (leggasi: annotazione di cui all'articolo 21 del DPR 633/72) di non applicazione, la ritenuta d'acconto del 4%, che dovrà versare il condominio/committente.
Si ricorda che la norma prevede che la ritenuta del 4 per cento debba essere applicata anche alle prestazioni occasionali (ossia sulle attività commerciali non abituali), qualificabili, da un punto di vista delle imposte dirette, come redditi diversi.
Come specificato dalla circolare n. 7/E del 2007, emanata dalla Agenzia delle entrate, sono da assoggettare a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.
Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare, da parte del condominio, per il versamento delle ritenute d'acconto, sono stati istituiti i due seguenti codici:
-”1019”, se il percipiente è un soggetto IRPEF;
-”1020”, se il percipiente è un soggetto IRES.
La ritenuta d'acconto va versata entro il giorno 16 del mese successivo al mese in cui è stata pagata la fattura.

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