Condominio

Appropriazione indebita per la spesa fatta confidando sul permesso dell’assemblea

di Patrizia Maciocchi

Condanna per appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore che salda con i soldi del condominio un'ingiunzione del Tribunale nei suo confronti senza prima aver avuto il via libera dell'assemblea. Un reato che scatta anche se il voto favorevole arriva dopo. I giudici della seconda sezione penale della Cassazione (sentenza 28545/2015, depositata ieri) chiariscono, infatti, che per ottenere la scriminante non basta la ragionevole persuasione di agire con l'approvazione delle persona che può validamente dare il consenso. Per applicare l'articolo 50 del codice penale che regola la scriminante putativa dell'avente diritto è, infatti, necessario che il benestare sia effettivo e non solo supposto o dato per scontato.
La Cassazione si allinea al giudice di primo grado che aveva escluso l'esimente del consenso in base a tre fatti oggettivi: l'amministratore si era costituito in giudizio in proprio, le vicende contestate riguardavano suoi comportamenti personali sia pure assunti nella sua qualità di amministratore e, in ultimo, la mancata convocazione dell'assemblea prima della costituzione in giudizio allo scopo di chiedere l'autorizzazione a resistere. Alla fine era comunque arrivata la delibera con la quale l'assemblea approvava il bilancio comprensivo del pagamento in questione. Un sì ottenuto, secondo la Cassazione, probabilmente facendo cadere in errore l'assemblea piuttosto, ma anche se si fosse trattato di una libera scelta non sarebbe bastato a salvare l'amministratore dalla condanna.

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