Condominio

Legittimo l’allaccio agli scarichi comuni di un nuovo bagno privato

di Luana Tagliolini

L'allaccio ad una utenza comune non costituisce di per sè una sua indebita modifica dal momento che una reste di servizi (sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo) è, per sua natura, suscettibile di accogliere nuove utenze.
Tale principio è stato richiamato dalla Corte di cassazione in una recente sentenza (n. 11445/2015) con la quale ha ritenuto legittima la realizzazione di un bagno nell'abitazione di un condomino, allacciatosi ai condotti condominiali già esistenti, non costituendo ‹‹di per sé una indebita modifica della stessa, perché una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze››.
Tale intervento, dal punto di vista condominale, va inquadrato come legittimo uso delle cose comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. pur essendo una estrinsecazione dell'art. 1122 c.c. che riguarda le “Opere su parti di proprietà o uso individuale”.
Ed invero, la realizzazione di un nuovo bagno all'interno della propria abitazione è un'opera che il singolo condomino può eseguire purché non rechi danno alle parti comuni ovvero non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio; non può essere vietata dagli altri condomini anche se ne deve essere data notizia all'amministratore che deve informare l'assemblea.
L'installazione di un nuovo bagno, pertanto, è legittimo purché non rechi danno agli altri condomini, tenuto conto dell'impatto che tale opera avrà sull'impianto comune di scarico che serve gli appartamenti.
Sotto tale aspetto la Corte ha avuto modo di precisare però che è ‹‹onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare›› (sentenza n. 11445 citata).
In altre pronunce, la stessa Corte pur riconoscendo che il diritto del singolo proprietario ad usare i beni condominiali per la realizzazione di impianti a servizio esclusivo dell'appartamento del singolo condomino, esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ. e, pur riconoscendo, il diritto del singolo proprietario a innestare in una condotta fognaria condominale una tubazione di scarico di un proprio (nuovo) bagno, ha ritenuto che – poiché il nuovo innesto fognario nella tubazione condominiale era stato realizzato successivamente alla realizzazione dell'impianto fognario condominiale ex art. 1117 c.c. e poiché fino al momento dell'innesto del nuovo scarico del bagno privato l'impianto condominiale ex art. 1117 c.c. non aveva dato problemi – sarebbe dovuto essere compito del singolo proprietario, che ha esercitato il proprio diritto ex art. 1102 c.c., realizzare l'opera o l'innesto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i rigurgiti oggetto della causa, non potendo il singolo proprietario pretendere la modifica di un impianto condominiale che, per le modalità con le quali era stato realizzato al momento della nascita del condominio, non costituiva causa di danno per le proprietà individuali (sentenza del 31 ottobre 2011 n. 22682).
Quindi, allaccio sì, ma con prudenza.

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