Condominio

Il quesito: nella casa ex popolare il nuovo impianto di riscaldamento è comune

di Paola Pontanari

Da L’Esperto Risponde

Il Comune di Roma ha dismesso gli alloggi di edilizia popolare e siamo diventati proprietari. L'immobile era stato realizzato nel 1956 senza riscaldamenti, poi nel lontano 1970/75 c.a venne installato il riscaldamento centralizzato ma era facoltà dell'inquilino aderire o no a tale istallazione dell'impianto all'interno dell'appartamento. Mio padre non aderì. Per oltre 56 anni non abbiamo mai pagato nessuna spesa inerente sia al riscaldamento che alla manutenzione dell'impianto. Ora l'amministratore ci addebita il 30% dei consumi. E' giusto pagare per un impianto mai istallato ed allacciato, tarato per servire solo gli appartamenti che anno aderito alla centralizzazione? E se si, dovrebbero farmi i lavori di allacciamento? E se l'impianto è tarato solo per “x” appartamenti cosa succederebbe se se ne aggiungessero degli altri?

La risposta
Preliminarmente, va detto che la funzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato è quella di distribuire calore in tutte le unità abitative dell'edificio condominiale, ed è gestito dall'amministratore del condominio, quale responsabile della res comune. Invece, gli impianti di riscaldamento autonomo forniscono calore alle singole unità abitative e la loro gestione è riservata ai rispettivi proprietari.
Gli impianti di riscaldamento centralizzato, ai sensi dell'art. 1117, 1° comma, n. 3 del Codice civile, si presumono di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, fino al punto di diramazione degli impianti stessi ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.
Tuttavia – come nel caso da Lei prospettato - qualora l'impianto di riscaldamento sia stato installato dopo la costituzione dell'edificio condominiale (ossia negli anni 1970/1975), a spese di una parte soltanto dei condomini, esso dovrà ritenersi di proprietà di questi ultimi e le relative spese saranno sostenute dai condomini che effettivamente utilizzano il predetto impianto. Tuttavia, è fatta salva la possibilità, da parte degli altri condomini che non hanno il relativo allaccio, di attaccarsi all'impianto di riscaldamento in un secondo tempo, pagando una somma – relativa al valore attuale della moneta - a titolo di contribuzione alle spese di impianto ed esercizio. Pertanto, allo stato, è illegittima la richiesta effettuata dall'amministratore pro tempore del condominio nei Suoi confronti in merito al pagamento pari al “30% dei consumi”.
Inoltre, in linea generale, quando viene installato un impianto di riscaldamento centralizzato, lo stesso è predisposto per “riscaldare” tutte le unità abitative presenti nell'edificio condominiale – che siano o meno allacciate. Sicché, è presumibile ritenere che l'impianto di riscaldamento di cui Lei fa menzione sia già predisposto anche per il Suo appartamento. Tuttavia, se così non fosse, è necessario potenziarlo per consentire un corretto funzionamento dello stesso.

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