Condominio

L'uso scorretto del conto finisce davanti al giudice

Silvio Rezzonico

Da Condominio24

Nel caso di parziale utilizzazione del conto condominiale da parte dell'amministratore, la riforma del condominio prevede che anche il singolo condomino possa chiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea affinchè questa decida o meno di revocare lo stesso per far terminare la violazione.Ho inviato tre raccomandate al mio amministratore chiedendo la convocazione dell'assemblea, ma non ho avuto nessun riscontro. Ho letto che il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea da parte dell'amministratore costituisce «grave irregolarità» per cui ci si può rivolgere al giudice. Se l'assemblea non può deliberare perchè non convocata per l'inadempienza dell'amministratore, si può sempre adire il giudice per la non regolare tenuta del conto? Posso rivalermi delle spese legali: nei confronti di chi?

Riposta
A norma dell’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, il conto bancario condominiale deve essere utilizzato – non solo per contabilizzare qualsiasi ricevuta dei condomini o dei terzi – ma anche per contabilizzare qualsiasi spesa erogata per conto del condominio. Ove l’amministratore non si attenga alla disposizione richiamata, i condomini, anche singolarmente – a norma dell’articolo 1129, comma undicesimo – «possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore». In caso di omessa convocazione dell’assemblea o di mancata revoca assembleare dell’amministratore, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione per la revoca giudiziale, configurandosi nella specie una ipotesi di grave irregolarità.Stante la previsione di cui al richiamato articolo 1129, comma undicesimo, Codice civile – per il quale «in caso di accoglimento della domanda il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato» – il ricorso al Tribunale deve essere proposto nei confronti del condominio e non nei confronti dell’amministratore.

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