Condominio

Il quesito: tabelle da rivedere se si alterano i valori

Paola Pontanari

Da Condominio24

Siamo 160 condomini, di cui 28 proprietari all'ultimo piano di un sottotetto abusivo, condonato, e oggi trasformato in alloggi più grandi e belli dei sottostanti. Il condominio ha deliberato lavori di efficientamento energetico per 750.000 euro. I condomini di cui sopra che hanno i millesimi ridotti a metà, pagano il 50% della quota spese ripartita per questi lavori, anche se la loro proprietà condonata è oggi più bella e commerciabile delle restanti. Si può fare qualche intervento correttivo alla situazione?

Risposta
Preliminarmente, bisognerebbe comprendere se gli «alloggi più grandi e belli» possano incidere sull’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Al riguardo, occorre una perizia tecnica che possa chiarire l’incidenza dei nuovi alloggi sull’effettiva efficienza termica del riscaldamento condominiale.Comunque, qualora si sia verificato un aumento di volumetria dei predetti alloggi, si ricordi che la riforma del condominio ha integrato l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale prevede che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espresse nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, 2° comma, del Codice – ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione».Pertanto, da quanto appena esposto, emerge che qualora gli alloggi posti all’ultimo piano del sottotetto siano di dimensioni tali da aver alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare e, comunque, da gravare anche sull’efficienza dell’impianto di riscaldamento centralizzato, occorrerà eseguire una variazione delle tabelle millesimali con la maggioranza di cui al 2° comma dell’articolo 1136 Codice civile.

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