Condominio

Il quesito: anche il terrazzino comune è soggetto a usucapione

Silvio Rezzonico

Risposta
I due proprietari che pretendono di impedire l’accesso al terrazzino comune estrinsecano un comportamento illegittimo, con la conseguenza che gli altri condòmini interessati possono agire giudizialmente, anche in sede possessoria, per lo spoglio o la turbativa del possesso, a norma degli articoli 1178 e 1170 del Codice civile.Anche il terrazzino comune, peraltro, è soggetto all’usucapione, come insegna pacifica giurisprudenza, per la quale «l'uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall'articolo 1102, Codice civile, ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità» (Cassazione, 4 marzo 2015, n. 4372).

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