Condominio

Illegittima la serra costruita sul lastrico solare

di Luana Tagliolini

Per essere legittima l’opera creata su di un bene comune è necessario che sia anche indispensabile all'utilizzo dell'appartamento di chi ha eseguito l'opera stessa.
È questo un criterio nuovo adottato dai supremi giudici per giudicarne la legittimità oltre a dover rispettare i due limiti fondamentali previsti dall’articolo 1102 del Codice civile e cioè il divieto di alterare la destinazione del ben comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimente uso secondo il loro diritto (Cassazione n. 7466/2015).
Nella fattispecie la Corte ha sancito l’illegittimità dell’installazione di una serra per piante sul lastrico solare, esulando tale opera, per la sua accertata consistenza e per la sua natura, secondo la congrua valutazione del giudice di merito, dal disposto di cui all’articolo 1102 del Codice civile.
La realizzazione di una serra su un bene comune non rientra nella utilizzazione più intensa della cosa comune, trattandosi di opera che altera la normale destinazione del lastrico solare e che non è indispensabile all’utilizzo dell’appartamento di chi ha eseguito l'opera stessa.

Cassazione, Seconda sezione civile, sentenza 7466 del 14 aprile 2015

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