Condominio

Condomini morosi: vietato affiggere i nominativi

di Edoardo Valentino

L'amministratore di condominio deve affrontare, tra gli altri compiti, anche quello di ottenere dai condòmini il pagamento delle spese necessarie per la manutenzione e la gestione dello stabile.
Comunemente però una parte dei comproprietari omette di corrispondere le somme dovute, costringendo l'amministratore a fare “gli straordinari” per recuperare gli importi e pagare così i fornitori del palazzo e l'erario.
Come noto, tuttavia, la procedura di recupero del credito in Italia ha tempi decisamente lunghi e comporta l'obbligo di rivolgersi ad un avvocato, con aggravio di spese per il condominio.
Inoltre è ipotizzabile che il condominio resti momentaneamente sprovvisto di liquidità e di conseguenza vada incontro a maggiorazioni e interessi che vanno a ricadere indistintamente su tutti i condomini, anche quelli che avevano pagato tempestivamente le spese condominiali.
Alcuni amministratori hanno quindi cercato di aggirare l'ostacolo, pubblicando i nomi delle persone insolventi e lasciando che il senso di vergogna e la pressione dei condomini virtuosi spingessero i ritardatari a pagare il dovuto.
Questa pratica è stata tuttavia dichiarata illegale.
La Corte di Cassazione ha infatti chiaramente espresso il divieto per gli amministratori di condominio di affiggere i nominativi dei condòmini morosi nello stabile.
La sentenza numero 39986 del 26 settembre 2014 ha comportato la condanna di due amministratori i quali avevano affisso nell'androne del palazzo i nominativi dei condòmini morosi e i relativi importi.
Secondo la Cassazione l'atto di affiggere i nominativi dei condòmini morosi al portone condominiale costituisce una diffamazione ed è punibile ai sensi dell'articolo 595 del codice penale.
Del tutto irrilevante appare il fatto che la morosità dei soggetti indicati fosse effettiva e riportata correttamente, in quanto la sola affissione dei nomi in un elenco di morosi equivale ad una diffamazione degli stessi.
Inoltre affermano i giudici come non sussista «alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri».
La sentenza specifica infatti che l'affissione dell'elenco sul portone del condominio lo rendeva leggibile anche a un numero indeterminato di persone non residenti nello stabile ed estranee allo stesso (si pensi ai visitatori, al postino o alla portinaia).
Questi soggetti che comunemente entrano in contatto con lo stabile sono comunque estranei allo stesso e i condòmini hanno il diritto che questi non vengano a conoscenza della propria situazione economica.
La condanna penale degli amministratori nel caso citato ha riaffermato il diritto alla privacy dei condomini rispetto alla loro situazione patrimoniale e ha sancito la totale illegittimità di qualsiasi tipo di affissione informativa.
Si può affermare che la Cassazione abbia voluto porre fine a qualunque iniziativa degli amministratori volta a responsabilizzare i condòmini morosi anche facendo leva sul senso di colpa rispetto ai propri vicini di casa e comproprietari.
L'amministratore di condominio, quindi, dovrà limitarsi a rimarcare l'insolvenza dei condòmini in sede di assemblea condominiale o per mezzo di una comunicazione privata indirizzata allo stesso soggetto moroso in proprio o con l'ausilio di un legale.

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