Commette reato l’amministratore che omette di versare i contributi Inps
Commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore che, avendo ricevuto dai condomini gli importi relativi al pagamento dei contributi previdenziali relativi a un dipendente dello stabile, ometta di versarli all'istituto previdenziale.
E ciò anche se il versamento riguardi un importo molto basso, perché, come ha precisato di recente la Corte di cassazione ai fini dell'assoluzione del datore di lavoro « non e' sufficiente l'esiguità dell'illecito, ma è necessario dimostrare l'assenza di dolo generico e l'attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo (sanzionabile solo in sede civile) » (sent. n. 20571/2015).
Anche i giudici di merito non hanno esitato a sostenere che l'omesso versamento delle trattenute previdenziali costituisce “un'ipotesi speciale di appropriazione indebita”, ma, addirittura hanno ritenuto che, in quanto classico reato contro il patrimonio, rende impossibile, per colui che ne venga condannato, ad essere nominato amministratore di condominio ex art. 71- bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile (Tribunale di Sciacca, sentenza del 16 giugno 2015)
Cassazione, Terza sezione penale, sentenza 20571 del 19 maggio 2015
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