TETTO: PAGANO I LAVORI SOLO LE UNITÀ SOTTOSTANTI
Salva diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, il tetto con tutte le sue componenti è di proprietà comune dei condomini, a norma dell’articolo 1117 del Codice civile, sicché la ripartizione delle spese di riparazione deve essere fatta tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di comproprietà. Se, tuttavia, il tetto non copre tutte indistintamente le proprietà esclusive dei condomini, la ripartizione delle spese deve essere fatta tenendo conto soltanto dei millesimi dei condomini le cui proprietà sono coperte dal tetto, cioè comprese nella proiezione verso il basso dei limiti del tetto stesso.Le spese relative alla manutenzione dei terrazzi, che coprono le proprietà esclusive dei locali commerciali al piano terra, devono essere ripartite a norma dell’articolo 1126, per il quale «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».