TERMINE DI TRENTA GIORNI PER IMPUGNARE LA DELIBERA
Preliminarmente, è bene ricordare che nel corso dell’assemblea condominiale i condomini, in fase di discussione del rendiconto di gestione, possono approvarlo, non approvarlo o chiederne una modifica, e approvare quello risultante da tale richiesta. Inoltre, qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato erroneamente su punto dell’ordine del giorno, per evitare inutili ripercussioni e/o contenziosi, vi è la possibilità di indire/riconvocare una nuova assemblea con lo scopo si rettificare l’erronea precedente deliberazione.Ebbene, nel caso di specie, poiché il lettore ha fatto notare all’amministratore l’erronea procedura di riscossione del compenso e quest’ultimo non vi ha posto rimedio, l’unica azione che la legge consente di porre in essere è l’impugnativa della relativa delibera assembleare, ex articolo 1137 del Codice civile, il quale dispone che «contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».Sicché, nel caso descritto, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla comunicazione del verbale di udienza.