L'esperto rispondeCondominio

SUPERCONDOMINIO, I COMPITI DEI RAPPRESENTANTI

La domanda

Secondo l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, «il condominio deve eleggere il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni». Ciò vuole proprio dire, come sostiene il nostro amministratore, che i rappresentanti sono chiamati solo una volta all'anno, per decidere e approvare le spese ordinarie elencate nel rendiconto, nonché il preventivo, e per la nomina dell'amministratore? Nessun'altra incombenza è prevista per i rappresentanti? È possibile che un rappresentante che agisce senza limiti e condizioni, con la responsabilità del mandato, debba solo essere chiamato, alla fine dell'esercizio, a "mettere il timbro" su cose a cui non ha partecipato nel corso dell'anno?

La legge di riforma del condominio degli edifici, la 220/2012, è intervenuta, tra le altre cose, sulle norme dettate in materia di partecipazione alle assemblee del supercondominio.Al riguardo, il 3° comma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che, «nei casi di cui all'articolo 1117-bis del Codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del Codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amministratore...».Si precisa che il rappresentante risponde con le regole del mandato e ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera come non apposto. Nel merito, occorre puntualizzare che, per "gestione ordinaria", si deve intendere l’approvazione del preventivo e del consuntivo, nonché – secondo quanto statuito dalle pronunce della Cassazione – i lavori rientranti nella manutenzione ordinaria, quali, ad esempio, la riparazione dell’impianto idrico dell’edificio, la locazione della cosa comune, la delibera di temporaneo accantonamento di un fondo di riserva per le spese dei proventi costituiti dai canoni locativi, la recinzione della zona verde di un viadotto comune, la stipulazione del contratto di somministrazione per il riscaldamento.L’amministratore del supercondominio, per quel che riguarda la gestione ordinaria, deve comunicare ai rappresentanti gli eventuali "lavori ordinari" che intende eseguire, al fine di renderli partecipi in modo da consentire loro di esprimere, in maniera adeguata e corretta, il proprio consenso o meno sulle relative deliberazioni.

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