L'esperto rispondeCondominio

SE IN ASSEMBLEA CI SONO «DISTURBATORI CRONICI»

La domanda

Il presidente dell'assemblea condominiale, dopo vari richiami a un condomino affinché tenga un comportamento consono alla circostanza, può espellerlo dall'aula, menzionando il provvedimento sul verbale? Preciso che questo soggetto è un "cronico" disturbatore.

L'unico riferimento normativo alla figura del presidente dell'assemblea originariamente contenuto nel Codice civile è stato eliminato dalla riforma del condominio (articolo 67 delle disposizioni di attuazione). Con riferimento al funzionamento dell'assemblea di condominio - come per la disciplina dell'invalidità delle delibere - si è sempre fatto riferimento alla normativa dettata in materia di società, ove si prevede che l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Allo stesso modo si procede alla designazione di un segretario (articolo 2371 del Codice civile).Tra i compiti del presidente vi è quello di regolare lo svolgimento dell'assemblea. Perciò la giurisprudenza ha riconosciuto al presidente dell'assemblea di condominio tutti i poteri necessari ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori, garantendo a ogni condomino la possibilità di esprimere compiutamente le proprie ragioni. Si è ritenuto, per esempio, che il presidente possa, ove necessario, contingentare i tempi degli interventi (Cassazione, sezione seconda, 13 novembre 2009, n. 24132). Allo stesso modo deve ritenersi che egli possa adottare ogni altro provvedimento necessario.È evidente che solo la conclamata impossibilità di proseguire i lavori, a causa del comportamento molesto e prevaricatorio di un condomino, può giustificarne l'allontanamento. Un atteggiamento polemico, ipercritico o anche ostruzionistico non sono sufficienti. Occorre un comportamento univocamente diretto a rendere impossibile lo svolgimento della riunione, in violazione delle più elementari norme che governano il funzionamento di qualunque assemblea. Prima di disporre l'allontanamento, trattandosi di un provvedimento da adottare come extrema ratio, occorre procedere ad ammonire il condomino indisciplinato e a sospendere brevemente la riunione per tentare di contenere gli eccessi. Se si negasse il potere del presidente di disporre l'allontanamento anche in casi estremi, si riconoscerebbe a chiunque la possibilità di paralizzare l'attività dell'organo collegiale con la propria tracotanza.

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