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SANZIONABILI LE OMISSIONI RISPETTO AL REGOLAMENTO

La domanda

I condòmini che non adempiono ai propri doveri prescritti dalle delibere assembleari (quali, ad esempio, la verniciatura delle proprie persiane, che costituiscono parte integrante della facciata pur essendo proprietà esclusiva, la comunicazione all'amministratore di quanto previsto dall'articolo 1122, comma 2, del Codice civile in fatto di lavori nella propria abitazione) possono essere sanzionati ex articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile?

L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come rinnovato dalla legge 220/2012, di riforma del condominio, prevede che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie». Dal contenuto letterale della norma, emerge che le sanzioni possono essere irrogate dall’amministratore solo in caso di violazione, da parte del condomino, delle norme contenute nel regolamento condominiale.Nei casi prospettati, pertanto, l’amministratore non potrà irrogare alcuna sanzione. Tuttavia, con riferimento alla verniciatura delle persiane, qualora il condomino non provveda a dare seguito alla deliberazione condominiale, l’amministratore di condominio può far eseguire i lavori, in quanto le stesse persiane fanno parte integrante della facciata dell’edificio condominiale, addebitando successivamente nel riparto del consuntivo, alla voce "spese personali", il relativo costo al condomino resosi inadempiente.Inoltre, l’articolo 1122, comma 2°, del Codice civile non pone alcuna sanzione in capo al condominio nel caso in cui quest’ultimo non dia «preventiva notizia all’amministratore» di eventuali opere eseguite nella propria unità immobiliare, o nelle parti normalmente destinate a uso comune, che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale.Tuttavia, qualora dalle opere citate dovesse derivare un «danno alle parti comuni» o un «pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio», il condomino che le ha eseguite dovrà rispondere personalmente per i danni arrecati.

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