QUANTO PAGA CHI SI DISTACCA DAL RISCALDAMENTO
L’articolo 7, comma quarto, del Dpr 412/1993, è stato abrogato dall’articolo 16 del Dlgs 192/2005, come modificato dall’articolo 7 del Dlgs 311/2006. In materia, dispone ora l’articolo 1118, ultimo comma, per il quale «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Può essere legittimo imputare ai distaccati la quota fissa di cui alla norma Uni 10200, tenendo tuttavia presente che: a) il termine per la installazione della termoregolazione a norma del Dlgs 120/2014 è fissato al 31 dicembre 2016; b) che il consumo involontario – quello dovuto alle dispersioni dell’impianto (perdite di sistema) – deve essere computato con la contabilizzazione indiretta, a mezzo di dispositivi conformi alle norme Uni 9019, Uni/Tr 11388 e Uni En 834.
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