L'esperto rispondeCondominio

QUANTO PAGA CHI SI DISTACCA DAL RISCALDAMENTO

La domanda

Nel condominio, dal riscaldamento centralizzato si sono distaccate due unità immobiliari, che pure continuano a pagare il riscaldamento come se non lo fossero. Il Dpr 412/1993, articolo 7, comma 4, potrebbe consentire il riallacciamento delle unità immobiliari ora distaccate, risolvendo così il problema che ci si pone, vale a dire evitare che i distaccati ne traggano beneficio, rispetto a oggi, a danno dei restanti condomini? Una soluzione bisogna trovarla. Potrebbe essere legittimo imputare ai distaccati, che non vogliono ritornare al riscaldamento centralizzato, la sola "quota fissa” di cui alla norma Uni 10200?

L’articolo 7, comma quarto, del Dpr 412/1993, è stato abrogato dall’articolo 16 del Dlgs 192/2005, come modificato dall’articolo 7 del Dlgs 311/2006. In materia, dispone ora l’articolo 1118, ultimo comma, per il quale «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Può essere legittimo imputare ai distaccati la quota fissa di cui alla norma Uni 10200, tenendo tuttavia presente che: a) il termine per la installazione della termoregolazione a norma del Dlgs 120/2014 è fissato al 31 dicembre 2016; b) che il consumo involontario – quello dovuto alle dispersioni dell’impianto (perdite di sistema) – deve essere computato con la contabilizzazione indiretta, a mezzo di dispositivi conformi alle norme Uni 9019, Uni/Tr 11388 e Uni En 834.

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