QUANDO C'È «COMUNIONE» NON SERVONO I MILLESIMI
Occorre preliminarmente visionare i rogiti di acquisto e accertare se, nella specie, si sia in presenza di una comunione o di un condominio.Si tenga presente che, nella comunione, il riparto delle spese dev'essere fatto in base alle quote di comproprietà, che, salvo prova contraria, si presumono uguali, mentre nel condominio il riparto dev'essere fatto in base ai millesimi di proprietà.Il condominio è costituito di fatto con il semplice frazionamento della prima unità appartenente al precedente unico proprietario, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione.Nella specie, è opportuna la convocazione di una assemblea – della comunione o del condominio – per decidere il da farsi, una volta verificati gli atti notarili di acquisto.