PREVALE IL RIPARTO SPESE DECISO DAL REGOLAMENTO
Le pronunce della Cassazione richiamate dal lettore possono ritenersi condivisibili, ma sono inapplicabili al caso di specie, posto che la materia della ripartizione delle spese, di cui agli articoli 1123, 1124, 1126 del Codice civile, può essere derogata, a norma dell’articolo 1138, ultimo comma, da un regolamento contrattuale o da una convenzione assunta all’unanimità dei consensi di tutti i condomini.
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