L'esperto rispondeCondominio

OPERE NON COMPLETATE IRRILEVANTI PER I MILLESIMI

La domanda

Desidererei sapere se l'assemblea condominiale può procedere all'approvazione, facendola entrare immediatamente in vigore, di una nuova tabella millesimale che consideri come completate opere la cui esecuzione è ferma da anni, a uno stadio ben lontano dall'ultimazione.

La tabella millesimale è il prospetto che contiene i dati numerici espressi in millesimi, rappresentante per ogni unità immobiliare la quota di comproprietà delle parti comuni e, quindi, la misura del diritto di condominio riferito alla singola porzione immobiliare: come tale, prescinde del tutto da qualsiasi valore economico della singola unità immobiliare. Di solito, le tabelle di suddivisione dei millesimi sono predisposte dal costruttore e sono accettate dagli acquirenti al momento della stipula dell’atto di compravendita del singolo appartamento, ma in mancanza possono essere approvate dall’assemblea. Il legislatore, tramite il nuovo articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha disposto che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale... possono essere rettificati o modificati all’unanimità». A tal riguardo la "rettifica o modifica" presuppone un errore o una sopravvenuta non coincidenza tra i valori originari e quelli attuali, e, quindi, per porre riparo a questa sopravvenuta divergenza si provvede con una revisione all’unanimità delle tabelle millesimali.Tuttavia, l’articolo 69 citato continua precisando che «tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione».Da questa ultima disposizione, emerge che è ammessa la modifica o rettifica, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, solo nei casi di errore, o nei casi in cui, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazioni, incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.Pertanto, l’assemblea dei condomini – sulla base di una presunta e "ben lontana" ultimazione di opere - non può rettificare e/o modificare le tabelle millesimali, a meno che non vi siano un errore o una sopravvenuta non coincidenza nel loro "valore" originario, ovvero non vi sia una reale e attuale "mutata condizione di una parte dell’edificio".

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