L'esperto rispondeCondominio

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA ALLA VOCE «ATTIVITÀ FISCALE»

La domanda

Il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà redigere e spedire telematicamente la nuova certificazione unica. Le vecchie certificazioni per ritenute su lavoro autonomo o d'impresa erano più semplici e molto spesso vi provvedeva lo stesso amministratore: si affidava ad un consulente esterno la redazione e trasmissione del solo modello 770. Adesso occorrerà rivolgersi ad un consulente esterno per la redazione e trasmissione sia della certificazione unica, sia del modello 770. Essendo la Cu un nuovo obbligo di legge, l'amministratore può rivolgersi liberamente ad un professionista esterno e sostenerne i costi (anche se non preventivato)?

La legge di riforma del condominio, la n. 220/2012, ha novellato anche l'articolo 1130 del Codice civile che, al primo comma, n. 5) stabilisce che «l’amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali». Inoltre, all'atto dell'accettazione della nomina l'amministratore – ai sensi dell’articolo 1129, 14° comma – deve indicare analiticamente il compenso per l'attività da svolgere.Dal combinato disposto delle predette norme, emerge che l'amministratore, quale legale rappresentante del condominio, deve compiere tutti gli adempimenti fiscali che incombono in capo al condominio amministrato, tra cui presentare il modello 770 e, adesso, anche la certificazione unica (Cu).Quanto appena precisato rientra tra i compiti e le attribuzioni dell'amministratore. Pertanto, non vi sono motivi per non ritenere che queste attività – quindi, anche, la redazione del modello 770 e della Cu - debbano essere annoverate tra quelle che dopo l'entrata in vigore della riforma sono confluite sotto la dicitura "attività fiscale".Inoltre, nel ribadire che, «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta» (ex articolo 1129, 14° comma, Codice civile), si può concludere, nel ritenere che l'amministratore possa inserire queste voci nell'elenco dettagliato delle proprie spettanze.Se, invece, le voci di cui sopra non dovessero essere inserite nel predetto elenco e l'amministratore chiedesse successivamente un compenso per quell'ulteriore attività fiscale – anche servendosi di un consulente esterno – la sua nomina potrebbe essere considerata nulla in quanto non contenente l'elencazione analitica e completa delle attività corrispondenti all'importo dovuto a titolo di compenso. Infatti, l’utilizzo del consulente esterno per la redazione del modello 770 e/o della Cu, non essendo prevista nel compenso dell’amministratore, è una voce di spesa che deve essere deliberata dall’assemblea dei condomini.

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