LE SPESE DI MANUTENZIONE A CARICO DEGLI UTILIZZATORI
Si ritiene che, nel caso di specie, possa applicarsi l’articolo 1123, 3° comma del Codice civile, che stabilisce: «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». Posto ciò, la manutenzione della tubazione che serve solo un fabbricato sarà solo a carico dei condomini dello stesso.
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