LE SPESE PER L'ELEVATORE SI DIVIDONO CON DUE CRITERI
In premessa va detto che l’impianto di ascensore installato in sede di costruzione dello stabile, e non successivamente, è da considerare bene comune, salvo che il contrario non risulti dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali. Quindi la sua comproprietà sussiste anche in capo ai titolari delle porzioni immobiliari poste al piano terra o dei negozi. Infatti, anche se queste unità immobiliari non se ne servono per l'accesso alle proprietà esclusive, l'impianto di ascensore serve sia le proprietà singole che quelle comuni (quale, ad esempio, il lastrico solare) e, pertanto, deve ritenersi compreso tra i beni condominiali.Ne deriva che a tutti i condòmini, compresi quelli ai piani terreni e i proprietari dei negozi, si applicherà l’articolo 1124 del Codice civile, originariamente previsto solo per le scale, poi applicato dalla giurisprudenza anche agli ascensori e infine modificato dalla legge 220/2012, di riforma del condominio. In sostanza, la suddivisione delle spese deve avvenire per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (millesimi di proprietà) e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.