LA TERRAZZA-COPERTURA RIGUARDA TUTTI I CONDOMINI
A nostro avviso, anche per la porzione coperta dalla veranda trova applicazione l'articolo 1126, Codice civile, secondo il quale «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».La funzione della terrazza è anche quella della copertura dei piani sottostanti. La veranda non ha eliminato la funzione propria della porzione del bene (che è anche isolamento, coibentazione copertura), ma costituisce un uso particolare dell'area riservata al lettore.La realizzazione di una veranda non è infatti equiparabile ad una sopraelevazione. Solo in questo caso il lettore sarebbe stato tenuto a curare la conservazione della pavimentazione della (vecchia) terrazza, lasciando però ai condomini l'onere di contribuire alla conservazione della nuova terrazza posta ad un piano più elevato.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico