LA MEDIAZIONE BLOCCA I TERMINI DI DECADENZA
L'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, prevede, tra l'altro, che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente, con l'assistenza di un avvocato, a esperire il procedimento di mediazione secondo il decreto citato. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.Il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede che la domanda di mediazione, dalla data della comunicazione alle parti, impedisce altresì la decadenza (qual è il termine di trenta giorni per impugnare la deliberazione assembleare) per una sola volta, ma, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale alla segreteria dell'organismo. Sul punto ha avuto modo di pronunziarsi la Cassazione, la quale ha precisato che il medesimo termine decorre "ex novo" dal deposito del verbale negativo alla segreteria dell'organismo di mediazione (Cassazione, sezioni unite, 22 luglio 2013, n. 17781).
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