L'esperto rispondeCondominio

LA CANNA FUMARIA PER LA STUFA A LEGNA

La domanda

Sono proprietario di un appartamento all'ultimo piano di un condominio. Il riscaldamento è di tipo centralizzato con termovalvole. In fase di ristrutturazione, è mia intenzione effettuare la predisposizione per una stufa a pellet. Sarà necessario fare una canna fumaria e c'è una sola soluzione: forare la soletta, passare nel corridoio dei solai, adiacente a un muro perimetrale di un solaio, e uscire sul tetto, in modo da non intralciare il passaggio ad alcuno, anche se è una parte comune. Il tutto verrebbe fatto completamente a mie spese e con tutte le certificazioni del caso, quindi con canna fumaria a norma di legge.È obbligatorio avere il consenso di tutti i condòmini? Occorre fare un'assemblea condominiale?

Anche se le stufe a legna non sono considerate dalla legge come “impianti termici” (articolo 1, lettera “f”, del Dpr 412/1993), è certo che il lettore deve dotare la propria stufa di una canna fumaria a tetto, a norma di legge.Sotto il profilo condominiale, la costruzione della canna fumaria è legittima a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa». A condizione che la nuova canna risponda a tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di risparmio energetico, rispetti la statica, la sicurezza, il decoro architettonico e non impedisca il pari godimento degli altri condomini (articolo 1120, ultimo comma, Codice civile).Non è dunque necessario – anche se opportuno – richiedere il preventivo consenso dei condomini a mezzo di assemblea condominiale, tenuto conto che i diritti derivanti dagli articoli 1102 – 1120 sono diritti individuali di ogni condomino a prescindere da qualsivoglia maggioranza assembleare.

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