LA CANNA FUMARIA PER LA STUFA A LEGNA
Anche se le stufe a legna non sono considerate dalla legge come “impianti termici” (articolo 1, lettera “f”, del Dpr 412/1993), è certo che il lettore deve dotare la propria stufa di una canna fumaria a tetto, a norma di legge.Sotto il profilo condominiale, la costruzione della canna fumaria è legittima a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa». A condizione che la nuova canna risponda a tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di risparmio energetico, rispetti la statica, la sicurezza, il decoro architettonico e non impedisca il pari godimento degli altri condomini (articolo 1120, ultimo comma, Codice civile).Non è dunque necessario – anche se opportuno – richiedere il preventivo consenso dei condomini a mezzo di assemblea condominiale, tenuto conto che i diritti derivanti dagli articoli 1102 – 1120 sono diritti individuali di ogni condomino a prescindere da qualsivoglia maggioranza assembleare.